Whistleblowing

L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190/2012, è preordinato alla tutela dell’interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell’azione amministrativa.

Il Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della direttiva europea n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

1. dipendenti dell’Azienda Speciale Consortile B02, anche in periodo di prova o in quiescenza;

2. lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, tirocinanti, volontari che svolgono o prestano attività presso l’Azienda Speciale Consortile B02, ovvero soggetti che hanno partecipato a procedure selettive indette dall’Amministrazione;

3. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Azienda Speciale Consortile B02, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

4. persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Azienda Speciale Consortile B02 (ad esempio, componenti del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori ecc.).

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

  • Canale interno: segnalazioni illeciti;
  • Canale interno: su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
  • Canale esterno gestito da ANAC;
  • Divulgazioni pubbliche;
  • Denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile.

Per ogni modalità di segnalazione interna descritta è garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni contenute nella segnalazione interna saranno accessibili esclusivamente al RPCT ed alle persone specificamente incaricate per la gestione delle segnalazioni e saranno trattate in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

Divieto di ritorsione

Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione (art. 17 comma 4 D.Lgs. 24/2023).

Documentazione

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